I cittadini maggiorenni e minorenni residenti a Filacciano e i cittadini domiciliati a Filacciano previo nulla osta dal Comune di residenza.
Viene rilasciata a coloro che chiedono per la prima volta la carta di identità e a coloro ai quali la carta d'identità risulta scaduta. Inoltre viene rilasciata in caso di smarrimento, furto o deterioramento della carta ancora in corso di validità.
Attualmente la carta d'identità elettronica non può essere rilasciata ai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Anagrafe Italiana Residenti all'Estero (AIRE) in quanto il rilascio del documento è subordinato all'allineamento dei dati anagrafici nel sistema dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA/SAIA)
Se il richiedente è un minore deve presentarsi accompagnato da almeno un genitore o dal tutore munito di documento di riconoscimento valido.
Qualora si richieda la CIE valida per l'espatrio è necessario l'assenso di entrambi i genitori che devono recarsi agli sportelli, insieme al minore. Nel caso non sia possibile per uno dei genitori presentarsi allo sportello, è possibile dare il proprio assenso compilando il relativo modulo e allegando fotocopia del proprio documento d'identità in corso di validità. Nel caso di rifiuto all'assenso da parte di un genitore, è necessaria l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
Sulla carta di identità dei minori di 14 anni valida per l'espatrio, è possibile riportare il nome dei genitori. Quando non è riportato sul documento del minore di 14 anni il nome dei genitori e' necessario, per recarsi all'estero con i genitori, munirsi almeno di un certificato di nascita del minore dal quale risultino i nomi dei genitori. Se il minore di anni 14 si reca all'estero non accompagnato da almeno un genitore è necessario richiedere in Questura la dichiarazione di accompagnamento (modulo disponibile sul sito della Polizia di Stato).
Se il richiedente è maggiorenne: per i genitori separati, divorziati, celibi o nubili con prole minore, autorizzazione del Giudice Tutelare. Tale autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l’assenso dell’altro genitore o quando sia titolare esclusivo della potesta’ sul figlio.